Domanda

È pervenuta nei giorni scorsi una comunicazione della locale Corte d’Appello di applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 3, a carico di un nostro elettore. Essendo un caso che non abbiamo mai affrontato, come dobbiamo procedere?

 

Risposta

L’art. 2 del D.P.R. 223/1967 prevede che non sono elettori:

  • coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
  • coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
  • i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  • coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato.

La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione regolata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche. La stessa prescinde dalla commissione di un reato e viene applicata sulla base degli indizi di pericolosità previsti da specifiche norme di legge, dovendo servire appunto a prevenire la futura commissione di reati. Come detto sopra, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 223/1967, i due parametri che interessano al fine della cancellazione dalle liste elettorali sono il fatto che il provvedimento che prevede tali misure sia definitivo e la durata della misura stessa, nella sua effettiva applicazione (“finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi”).

Pertanto, nel momento in cui viene disposta una delle misure previste dall’articolo citato, si produce la perdita del diritto elettorale non dalla data in cui viene emesso il provvedimento, bensì dal momento in cui il provvedimento stesso diviene definitivo e l’interessato rimarrà cancellato dalle liste elettorali fino a quando la misura a cui è sottoposto sarà cessata per qualunque causa (nel caso specifico la durata prevista è pari a 3 anni). Per le misure di prevenzione, grande importanza ha la data di notifica all’interessato del provvedimento emesso dal Tribunale, a conclusione di un procedimento che coinvolge anche il Questore. Da quel momento cominceranno a decorrere gli effetti della misura e, in genere, anche la privazione del diritto elettorale, salvo eventuali ricorsi che potrebbero far slittare il termine di perdita del diritto elettorale, fino a che il provvedimento non diverrà definitivo.

In teoria i provvedimenti che pervengono all’ufficio elettorale dovrebbero essere tutti definitivi, essendo gli unici che rilevano a fini elettorali; purtroppo pare non sia sempre così, pertanto un minimo di indagine è sempre consigliata prima di provvedere alla cancellazione dalle liste.

Quindi, il consiglio è di rapportarsi con la Questura per capire da che data la misura di prevenzione è stata effettivamente applicata. La cancellazione dalle liste elettorali per cause ostative avverrà con la prima revisione dinamica utile (ordinaria o straordinaria) successiva al ricevimento della comunicazione.

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