Domanda

A causa di avvincedamenti di personale nel servizio finanziario, quest’anno il mio comune non ha ancora inviato il questionario sui fabbisogni standard. Siamo ancora in tempo per farlo? Sono previste sanzioni? Se sì, quali?

 

Risposta

Il termine per la compilazione e l’invio del questionario sui fabbisogni standard è stato più volte rinviato in questo anno così tormentato a causa della pandemia da Covid-19. Il termine iniziale era infatti fissato, come da alcuni anni a questa parte, a fine gennaio. Da dove nasce questa scadenza? A fissarla è l’art. 5, comma 1, lett c) del d.lgs. 216/2010, che così dispone: “(…) gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste (…)”. Ora poiché il decreto direttoriale del 22/11/2019 relativo al questionario Sose per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/11/2019, la scadenza cadeva il 27 gennaio 2020. In piena prima ondata da Covid-19 è tuttavia intervenuto il decreto legge n. 18/2020 (c.d. ‘Cura Italia’) che, all’articolo 110 ha sostituito i 60 giorni ordinariamente previsti con il termine di 180 giorni. Si è arrivati così al 27 maggio. Di recente è intervenuto il decreto legge n. 76/2020 che all’articolo 17, comma 4-bis (introdotto ex novo dalla legge di conversione n. 120 del 11/09/2020) ne ha definitivamente fissato la scadenza al 31 dicembre 2020. È questo pertanto il termine che gli enti ritardatari dovranno rispettare per l’invio del questionario Sose che, per quest’anno, fa riferimento alla spesa e ai servizi erogati nell’anno 2018. Rispettando questa nuova (e ultima?) scadenza non si incorrerà in alcuna sanzione. La sanzione a carico degli enti ritardatari è stabilita dallo stesso art. 5, comma 1, lett c) del d.lgs. 216/2010. Esso infatti dispone che: “Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all’adempimento dell’obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all’Ente locale e la pubblicazione dell’ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell’interno”. Nella sostanza, oltre alla gogna mediatica della pubblicazione del nome dell’ente nella ‘lista dei cattivi’, si prevede lo stop ad ogni erogazione di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno fino ad avvenuto invio del questionario. A ben vedere, tuttavia, per il solo 2020 è prevista una disapplicazione di questa sanzione. In quale norma la troviamo? Si tratta dell’Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020, la stessa che assegnava la scorsa primavera 400 milioni di euro a favore dei comuni per la cosiddetta ‘solidarietà alimentare’. L’art. 1, comma 2 dell’Ordinanza stabilisce infatti che le sanzioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. c) del d.lgs. 216/2010 (mancato invio del questionario SOSE nei termini di legge) e quelle di cui all’art. 161, comma 4 del TUEL (mancato invio dei bilanci alla BDAP entro 30 giorni dal termine di legge) non si applicano alle spettanze per l’anno 2020. Ora si potrebbe dissertare a lungo sulla legittimità a disapplicare una norma di legge con una semplice ordinanza. Ma tant’è. Pertanto, in conclusione, l’ente che ha posto il quesito è ancora ampiamente nei termini per l’invio del questionario Sose 2020; tuttavia, quand’anche non rispettasse la nuova scadenza attualmente fissata al 31 dicembre prossimo non incorrerebbe in alcuna sanzione. Di norma, come abbiamo visto poco sopra, la sanzione c’è ed è assai pesante, specie per quegli enti che si trovano in condizioni di scarsa liquidità di cassa. La sospensione del pagamento dei trasferimenti erariali all’ente inadempiente può infatti avere conseguenze importanti sugli equilibri di cassa dell’ente, spesso strutturalmente precari in molte realtà locali. Situazioni di illiquidità di cassa, con conseguente necessità di far ricorso ad onerose anticipazioni di tesoreria ai sensi dell’art. 222 del Tuel potrebbero far emergere responsabilità per danno erariale in capo al responsabile del servizio finanziario, reo di averne reso necessaria l’attivazione per non avere inviato per tempo l’annuale questionario sui fabbisogni standard.

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