Domanda

Un incarico conferito ai sensi dell’art. 1, comma 557, della l. 311/2004 deve essere comunicato in PERLAPA oppure configurandosi come tempo determinato non rientra negli incarichi ai dipendenti?

 

Risposta

A parere di chi scrive, non avendo in merito indicazioni specifiche da parte del DFP (Dipartimento della Funzione Pubblica), poiché la natura dell’istituto previsto dal comma 557, dell’art. 1, della legge N. 311/2004, è quella di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in deroga al principio dell’esclusività del rapporto di pubblico impiego, come ripetutamente ricostruito dalla Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato nelle loro pronunce in materia, esso non rientra tra quelli di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

A ulteriore supporto di tale lettura, la Corte dei Conti affianca ormai univocamente l’istituto in esame, definito “scavalco di eccedenza” e già assimilato anche, in altre pronunce giurisprudenziali, al comando o distacco, allo “scavalco condiviso” ex art 14 del CCNL 22/01/2004, ora assurto al rango di fonte legale con l’introduzione del comma 124 della legge di bilancio n. 145/2018, e certamente non rilevante per l’Anagrafe delle prestazioni.
L’istituto di cui al comma 557 citato, in sostanza, non ha la natura di incarico, sulla quale è incentrata la disposizione del TUPI, e giova rilevare che, in effetti, tale definizione non è contenuta neppure nella norma che lo ha istituito.

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