Domanda

Quali sono le attuali regole per le comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione e cessazione dei dipendenti?

 

Risposta

Lo scorso 3 novembre è entrata in vigore la legge n. 128/2019 che ha convertito il decreto legge n. 101/2019 (c.d. “Decreto tutela lavoro e crisi aziendali”).

In particolare l’articolo 3-bis (“Comunicazioni obbligatorie”) della summenzionata legge ha previsto la modifica del comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 150/2015, stabilendo quanto segue:

«4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le mette a disposizione dell’ANPAL, delle Regioni, dell’INPS, dell’INAIL e dell’Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.»..

Per quanto sopra, si chiede di sapere cosa realmente cambia per gli enti locali nella gestione delle comunicazioni obbligatorie.

Con la disposizione contenuta nell’articolo 3-bis della legge n. 128/2019, si stabilisce che tutte le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro non debbano essere inviate per via telematica all’ANPAL, come statuito nella previgente disposizione normativa, ma, in un’ottica di semplificazione, direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A sua volta, il Ministero le metterà a disposizione di ANPAL, Regioni, INPS, INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro per le attività di rispettiva competenza.

Dall’esame letterale del citato comma 4 è di evidenza come, nei fatti, si sia modificato il destinatario finale – ora il Ministero del Lavoro – delle comunicazioni di cui sopra, ma non si sia modificato il canale telematico da utilizzare per l’invio delle stesse.

Pertanto, dovranno continuarsi ad utilizzare le ordinarie e attuali procedure operative messe a disposizione dai servizi competenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, interoperabili con il nodo nazionale del Ministero del Lavoro, per la trasmissione telematica delle comunicazioni.

È pertanto da ritenersi ancora attuale il D.M. 30 ottobre 2007 (articolo 6, comma 1) laddove prevede che i servizi competenti a ricevere le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione le inoltrino al Ministero del Lavoro e quest’ultimo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, le veicoli a INPS, INAIL, Prefettura UTG e, data la novella normativa, ora anche ad ANPAL.

Ad analoghe conclusioni è giunta di recente anche la Fondazione Studi con parere n. 1 del 14/11/2019.

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