Domanda

Il nostro Comune si trova spesso a dover affrontare procedimenti di cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. Vorremmo capire qual è l’esatta procedura da seguire in questi casi?

Risposta

Questa tipologia di cancellazione anagrafica, che riguarda esclusivamente i cittadini stranieri, è prevista dall’art. 11 DPR 223/1989 (Cancellazioni anagrafiche):
1. La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
“[…] c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”.
Vediamo cosa prevede l’articolo 7 citato relativamente all’obbligo della dichiarazione di rinnovo della dimora abituale:
Art. 7. (Iscrizioni anagrafiche)
“[…] 3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore”.
Dalle norme sopra riportate possiamo chiaramente dedurre che una volta che sono trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, l’Ufficiale d’anagrafe dovrà inviare un avviso (possibilmente tramite raccomandata A/R) all’indirizzo dell’interessato, con il quale si invita il cittadino a presentarsi, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, per rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, corredata dal permesso rinnovato. I cittadini stranieri non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, pertanto, al fine di evitare la cancellazione, è sufficiente la ricevuta di presentazione della domanda del permesso di soggiorno, nel caso questo sia ancora nella fase del rinnovo.
Non è previsto dalle norme citate, ma è consigliato, inviare una richiesta alla Questura per avere informazioni sull’eventuale richiesta di rinnovo del permesso presentata dall’interessato. Nel caso in cui, nonostante l’invito il cittadino non si presenti e, nello stesso tempo, la Questura non risponda, oppure confermi che non c’è alcuna richiesta di rinnovo in corso, passati 30 giorni, l’ufficiale d’anagrafe provvede alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

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