Domanda

In materia di stabilizzazioni, alla luce dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017, poniamo le seguenti questioni:

  1. Possono essere stabilizzati i soggetti con contratto di somministrazione?
  2. Possono usufruire della norma anche le società partecipate?
  3. Cosa si intende con il reclutamento tramite “procedura concorsuale”? Vale anche se il bando non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale?

Risposta

  1. Il rapporto di lavoro somministrato non è conteggiabile ai fini dell’applicazione dell’art. 20, comma 1, lettera c) del d.lgs. 75/2017, in quanto il lavoratore non stipula un contratto individuale di lavoro subordinato con l’ente che procede alla stabilizzazione, ma lo ha con l’Agenzia di lavoro in somministrazione. In altre parole: il lavoratore non è un dipendente dell’ente, come espressamente previsto dalla disposizione legislativa;a) Il rapporto di lavoro somministrato non è conteggiabile ai fini dell’applicazione dell’art. 20, comma 1, lettera c) del d.lgs. 75/2017, in quanto il lavoratore non stipula un contratto individuale di lavoro subordinato con l’ente che procede alla stabilizzazione, ma lo ha con l’Agenzia di lavoro in somministrazione. In altre parole: il lavoratore non è un dipendente dell’ente, come espressamente previsto dalla disposizione legislativa;
  2. la norma si applica alle pubbliche amministrazioni, come ben specificato nella rubrica dell’articolo 20. Ogni arbitraria “estensione” a soggetti diversi, sarebbe illegittima;
  3. la norma non contiene nessuna differenza tra “concorsi pubblicati in gazzetta ufficiale” o “concorsi pubblicati altrove”. La questione di dove, come e per quanto tempo pubblicare un avviso pubblico o un concorso pubblico per definire una graduatoria di idonei, dipende dalle norme regolamentari presenti nell’ente. Il requisito che il dipendente deve possedere è di aver superato una procedura concorsuale “pubblica”, per le medesime attività svolte, anche se bandita da un ente diverso da quello che procede alla stabilizzazione.
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