Domanda
Nel nostro comune è presente una convivenza anagrafica nella quale sono ospitati i richiedenti protezione internazionale. Il responsabile della convivenza ci ha comunicato il fatto che alcuni richiedenti protezione internazionale hanno abbandonato la struttura senza lasciare alcun recapito. A noi non risulta alcuna richiesta di trasferimento della residenza, come possiamo procedere per la cancellazione?

Risposta
In questo caso è possibile procedere alla cancellazione secondo una nuova procedura introdotta nel corso del 2017.
Infatti, il d.l. 13/2017, convertito con modificazioni dalla l. 46/2017, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”, ha inserito nel d.lgs. 142/2015 l’art. 5-bis, rubricato “Iscrizione anagrafica”.
Tra le altre cose, la norma prevede, come illustrato peraltro dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 5 del 18.05.2017, che:
“È fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti”.
E questo, nel caso specifico, è correttamente avvenuto.
Inoltre, è previsto anche che:
“La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1.”
È stato, pertanto, previsto un ulteriore motivo di cancellazione anagrafica.
La modifica normativa è stata introdotta proprio al fine di dare risposta a situazioni analoghe a quelle descritte nel quesito.

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