Domanda

Il padre di una persona maggiorenne con disabilità sia intellettiva che motoria, ha chiesto per il figlio il rilascio di una carta di identità valida per l’espatrio.
La persona con disabilità non è mai stata interdetta e non risulta la nomina di un amministratore di sostegno.
Considerato che l’interessato non pare in grado di manifestare la propria volontà, chi deve firmare i documenti necessari in questo caso?

 

Risposta

In questo caso è applicabile l’art. 4, 2 comma del DPR 445/2000 che dice:
“La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.”

Infatti, in assenza di una sentenza del giudice che stabilisce la incapacità di intendere e di volere della persona maggiorenne, questa non è rilevabile direttamente dal funzionario per mezzo di elementi fisici o da eventuali deduzioni di altra natura.

È solo la sentenza del giudice che può stabilire l’incapacità. In assenza di questa, l’interessata è giuridicamente capace di intendere e di volere.
Allo stato attuale sono da considerare necessariamente “temporanei” gli eventuali impedimenti per ragioni di salute.

Quindi nel caso in questione se l’interessato non sia in grado di firmare la carta di identità, la sua sottoscrizione non potrà essere sostituita da quella di nessun altro e, nello spazio della firma, dovrà essere riportata la dicitura “impossibilitato a firmare”.

Mentre la dichiarazione prevista dall’art. 1 del d.P.R. 649/74, relativa all’assenza di cause ostative al rilascio del documento con validità per l’espatrio, potrà essere fornita dai soggetti indicati nell’art. 4, 2 comma del DPR 445/2000. Non devono essere acquisiti certificati medici: le dichiarazioni (e le relative assunzioni di responsabilità) connesse all’assenza di cause ostative ed all’esistenza dell’impedimento per cause di salute, sono fornite dagli interessati.

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