Domanda

Alcuni avvocati ci chiedono i certificati anagrafici in esenzione da bollo per uso “notifica di atti giudiziari”.
È possibile rilasciarli in esenzione in questo caso?

Risposta

I certificati anagrafici richiesti dagli avvocati per la notifica di atti giudiziari sono esenti dall’imposta di bollo.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – con la Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016, rispondendo ad un interpello del Ministero dell’Interno, ha chiarito il concetto.
La premessa è che l’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “… inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” (in base a quanto previsto dall’art.18 del DPR n. 115 del 2002).
La risoluzione richiama la precedente circolare n. 70 del 14 agosto 2002, nella quale la stessa Agenzia delle Entrate precisa il significato da attribuire ai termini “antecedenti, necessari e funzionali”: “ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale”.
Prosegue la risoluzione: “Sulla base di tali principi, deve ritenersi, quindi che anche i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del DPR. n. 115 del 2002, qualora ‘antecedenti’, ‘necessari’ e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali. A parere della scrivente, pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale. In tale evenienza, sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione, ovvero l’uso cui tale atto è destinato.”

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