Domanda

Fino a quando c’è tempo per approvare le variazioni di bilancio relative al ‘Fondone’ e per la Nuova solidarietà alimentare approvata dal Governo nei giorni scorsi?

 

Risposta

L’annus horribilis che finalmente si avvia verso la conclusione è stato assai travagliato anche per i bilanci comunali, con svariati provvedimenti normativi che si sono succeduti con una velocità senza precedenti. Molte sono state le scadenze rinviate: fra queste vi sono anche quelle per l’adozione di talune variazioni di bilancio. Come noto a tutti i responsabili finanziari, da sempre il 30 novembre è la dead-line per la loro adozione, fatte salve le eccezioni già previste dalla Riforma all’art. 175, comma 3, lettere da a) a g) del Tuel che possono essere adottate, in via ordinaria, fino al 31 dicembre. Vi sono poi le variazioni al Piano esecutivo di gestione che, ai sensi del successivo comma 9, possono essere adottate dalla giunta comunale, entro il termine ordinario del 15 dicembre. Le variazioni di Peg correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3 del medesimo articolo e più sopra elencate possono invece essere deliberate fino al 31 dicembre. Rientrano invece fra le variazioni di Peg, che possono essere adottate a dicembre ma solo fino al giorno 15, quelle indicate al comma 5-quater, lett. a) del medesimo art. 175 del Tuel. Oltre a queste, possono essere adottate fino al 31 dicembre quelle previste dalla lettera b) del medesimo comma. Solo per quest’anno tuttavia, ad esse si aggiungono proprio quelle relative al Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’art. 106 del decreto legge n.34/2020, come integrato dall’art. 39 del decreto legge n. 104/2020 e quelle relative alla nuova solidarietà alimentare prevista dal decreto ‘Ristori ter’. Vediamole di seguito. L’art. 39, comma 5 del decreto legge n. 104/2020, che ha integrato lo stanziamento del Fondone, dispone infatti che: “Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020”. La variazione riguarderà, ovviamente, non solo lo stanziamento in entrata del Fondone, ma anche tutti gli altri capitoli di entrata e di spesa che verranno contestualmente modificati. Per esse cambia solo la data ultima di approvazione; resta invece confermata la competenza alla loro adozione che, a norma dell’art. 175, comma 2 del Tuel resta in capo al consiglio. Esse possono essere adottate in via d’urgenza da parte della giunta ai sensi del successivo comma 4, fatta salva la ratifica, a pena di decadenza, da parte del consiglio stesso entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre prossimo. Ulteriore eccezione, sempre solo per quest’anno, è prevista dall’art. 2 del decreto legge n. 154 del 23 novembre scorso che ha istituito la solidarietà alimentare bis. Il comma 3 di questo articolo dispone infatti che le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-19 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Quindi, anche per queste risorse, da prevedere in entrata al titolo 2, tipologia 101, categoria 1 ed in uscita al titolo 1, missione 12, programma 4 o 5, macroggregati 3 e 4 del bilancio, si può provvedere con deliberazione fino a fine anno. Con una differenza sostanziale rispetto alle variazioni relative al Fondone, fermo restando che per entrambe la competenza resta in capo al consiglio: per quelle relative alla solidarietà alimentare, l’adozione può essere fatta dalla giunta con proprio atto senza che si renda necessaria la consueta ratifica consiliare. Trattandosi di mera facoltà nulla toglie però che alla delibera di variazione della giunta faccia seguito la ratifica consiliare. Ricordiamo infine per completezza che sempre entro il 31 dicembre si potrà procedere altresì:

1) con i prelevamenti dal Fondo di riserva (artt. 166 e 176 del Tuel) a fronte di esigenze straordinarie di bilancio ovvero qualora le dotazioni dei singoli capitoli di spesa corrente siano insufficienti rispetto al fabbisogno.

2) con i prelevamenti di somme dai fondi spese potenziali (art. 176 del Tuel).

Per entrambi questi ultimi strumenti la competenza a deliberare è in capo alla giunta comunale.

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