Domanda

Il mio comune ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 lo scorso 15 gennaio. Viste le novità introdotte dalla recente legge di bilancio, entro quale termine devo inviarlo alla BDAP?

Risposta

La domanda del lettore è di sicuro interesse, alla luce della sanzione prevista dal Legislatore per gli enti inadempienti a tale obbligo di invio. E’ proprio su quest’ultima norma che è intervenuto il Legislatore con il comma 904 della recente legge di bilancio 2019 (L. 145 del 30/12/2018). Ma andiamo con ordine.

L’obbligo di inviare i bilanci alla BDAP è previsto dall’art. 13 della legge 196 del 31/12/2009 che rinvia ad apposito decreto ministeriale. Quest’ultimo, adottato il 12/05/2016 prevede, all’art.4, che l’invio del bilancio di previsione avvenga entro trenta giorni dalla sua approvazione. Tuttavia il comma 904 della legge di bilancio 2019 ha modificato la norma che sanziona gli enti indampienti all’obbligo. Si tratta dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge del 24 giugno 2016, n. 113, il cui testo, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, prevede che “In caso di mancato (…) invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (…), gli enti territoriali, (…) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo da parte dell’organo competente”.  La legge di bilancio 2019 è intervenuta ancora sul tema con la riscrittura dell’art. 161 del TUEL. Il nuovo comma 4, prevede infatti che: “Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (…) sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019”. Tuttavia il nuovo testo dell’articolo 161 entra in vigore il 1° novembre prossimo. A stabilirlo è il comma 903 della legge di bilancio. Tale norma, pertanto, di fatto non esiste nell’ordinamento giuridico italiano fino al 31 ottobre prossimo compreso.

È evidente che manca un coordinamento fra norme inserite in testi diversi. La situazione paradossale è che ad oggi permane il vecchio termine di invio alla BDAP, ovvero i trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, così come stabilito dal DM del 12/05/2016 sopra richiamato. Su quest’ultimo infatti il Legislatore non è mai intervenuto. Si è trattato di una semplice dimenticanza? O di una precisa volontà? Poco importa. La sanzione invece si applica agli enti inadempienti, fino ad avvenuto invio dei dati tramite il portale a ciò dedicato; lo diventano tuttavia se non lo fanno entro la nuova scadenza di trenta giorni dal termine ultimo di legge per l’approvazione del bilancio. Alla luce del recente DM di ulteriore proroga di tale termine al 31/03/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio scorso, il nuovo termine per l’invio alla BDAP diventa il 30 aprile prossimo. Siamo pertanto in vigenza di un termine (trenta giorni dall’approvazione) con sanzione differita (trenta giorni dal termine ultimo di legge per l’approvazione del bilancio).

Per tutto quanto sopra si ritiene opportuno, in via prudenziale, rispettare comunque il termine originario di trenta giorni dalla data di effettiva approvazione da parte dell’ente. Quindi, in conclusione, per rispondere al quesito del lettore: il termine per l’invio alla BDAP del bilancio del suo comune è il 14 febbraio (avendo approvato il 15 gennaio). Sarà tuttavia sanzionato solo se non lo fa entro il 30 aprile prossimo!

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