Domanda

In fase di aggiornamento dell’albo scrutatori non abbiamo provveduto ad effettuare la cancellazione di coloro i quali hanno compiuto il settantesimo anno di età, in quanto la norma non prevede più il requisito in questione. Non ci è chiaro però se, in occasione delle prossime elezioni, tali scrutatori ultra settantenni potranno essere nominati come componenti dei seggi elettorali?

Risposta

Si è agito correttamente in quanto il limite massimo di età è un requisito che per gli scrutatori è stato abrogato. Pertanto chi ha compiuto 70 anni non deve più essere cancellato dall’albo.

In effetti però sia l’art. 38 del DPR 361/57 (Testo unico delle norme per l’elezione della Camera), sia l’art. 23 del DPR 570/60 (Testo unico delle norme per le elezioni amministrative), non sono stati modificati e prevedono tuttora che: “Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età […]”.

Quindi, nasce il dubbio su quale sia la procedura corretta da seguire, anche perché sarebbe del tutto inutile lasciare iscritti dei cittadini all’albo degli scrutatori se poi gli stessi non potessero essere nominati a svolgere le relative funzioni.

È lo stesso Ministero dell’Interno che fornisce delle precise indicazioni a riguardo per risolvere correttamente la questione:
La causa ostativa all’espletamento delle funzioni di componente di seggio elettorale, consistente nel superamento dei settanta anni di età, è da ritenere non più operante nei confronti degli scrutatori, per il principio della successione delle leggi nel tempo; infatti, l’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, che in origine, nell’istituire l’albo a sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, ne subordinava l’inclusione al possesso, tra l’altro, del requisito del non superamento del settantesimo anno di età, è stato successivamente “novellato” e sostituito ai sensi dell’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, con l’introduzione di un unico albo a domanda delle persone idonee al medesimo precitato ufficio e con l’eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età.

Pertanto possiamo concludere dicendo che il requisito del limite massimo di età opera unicamente nei confronti dei presidenti di seggio e dei segretari, non più per gli scrutatori.

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