Domanda

Di recente ho letto che i nuovi parametri di deficitarietà strutturale proposti dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali fossero facoltativi per il rendiconto dell’esercizio 2017. Scorrendo lo schema di Certificato al rendiconto, di recente approvazione, mi sembra di capire che se ne richieda invece la compilazione. Ho inteso correttamente? Come devo quindi procedere?

Risposta

L’osservazione del lettore è assolutamente corretta: l’Atto di indirizzo dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno, reso ai sensi dell’art. 154, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) del 20 febbraio scorso, si limitava ad invitare gli enti destinatari alla loro compilazione in sede di rendiconto dell’esercizio 2017, senza prevederne alcun obbligo, essendo quest’ultimo subordinato all’approvazione di apposito decreto ministeriale.

Invece, il certificato al rendiconto – il cui modello è stato approvato con il decreto del Ministero dell’Interno del 17/04/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile scorso (reperibile al seguente link: http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documenti/decreto-17-aprile-2018) – li ha previsti in un apposito e nuovo quadro: il numero 20, denominato ‘Piano degli indicatori di bilancio (estratto) (allegato n. 2/a al dm 22 dicembre 2015)’. In questo certificato pertanto essi si affiancano ai parametri già approvati dal decreto ministeriale 18 febbraio 2013: ciò rende, di fatto, la loro compilazione non solo un invito ma un obbligo.

Va ricordato, tuttavia, che tali parametri, in numero di nove (di cui otto quali indicatori sintetici ed uno quale indicatore analitico), sono stati estrapolati dal Piano degli indicatori che gli enti già predispongono ai sensi dell’art. 18 bis del decreto sull’armonizzazione dei bilanci degli enti locali (DLgs. 118/2011) ed allegano al Rendiconto di esercizio: pertanto in ogni caso anche chi non li ha approvati specificamente non dovrebbe essere in particolare difficoltà per la loro certificazione.

I nuovi parametri pongono l’attenzione sui seguenti aspetti della gestione dell’ente:

  1. Incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti;
  2. Incidenza degli incassi delle entrate proprie sul totale delle previsioni definitive di bilancio di parte corrente;
  3. Ricorso all’istituto dell’anticipazione di cassa;
  4. Sostenibilità dell’indebitamento;
  5. Sostenibilità dell’eventuale disavanzo a carico del singolo esercizio contabile;
  6. Incidenza degli eventuali debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art. 194 del TUEL e finanziati;
  7. Rilevanza degli eventuali debiti fuori bilancio in corso di formale riconoscimento;
  8. Incidenza degli eventuali debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art. 194 del TUEL ed ancora in corso di finanziamento.

L’indicatore analitico di bilancio riguarda invece l’effettiva capacità di riscossione delle entrate complessive afferenti il bilancio dell’Ente.

Da ultimo, si ricorda come il Certificato al rendiconto dell’esercizio 2017 dovrà essere inviato, con le ormai consuete modalità, entro il 31 maggio prossimo. Per i soli comuni del centro Italia colpiti dal sisma, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il predetto termine e’ posticipato ai 31 ottobre 2018. Il mancato invio entro i termini comporta la sospensione del pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute all’ente da parte del Ministero dell’Interno, fino ad avvenuto adempimento dell’obbligo di invio.

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