Domanda

Due cittadini, uno straniero ed un’italiana, risiedono nel nostro comune allo stesso indirizzo, nella stessa famiglia anagrafica. Ci chiedono la costituzione di una convivenza di fatto secondo quanto previsto dalla legge 76/2016.  Per quanto riguarda il cittadino straniero, oltre alla verifica del requisito della stabile convivenza, quali documenti è necessario acquisire per provare la libertà di stato e l’assenza dei rapporti di parentela?

Risposta

La legge 76/2016, all’art. 1, comma 36 chiarisce che “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Mentre, il successivo comma 37 dice che: “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.

Quindi, i conviventi di fatto, come nel caso descritto nel quesito, devono essere coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. La norma si applica sia a coppie eterosessuali, che a quelle omosessuali.

Per la verifica dei requisiti previsti dalla legge relativamente al cittadino straniero, l’ufficiale d’anagrafe dovrà acquisire l’attestazione emessa dal Consolato straniero in Italia, relativa all’insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio ed unione civile.

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