Domanda

In quale sotto-sezione di Amministrazione trasparente vanno pubblicate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo, del comune?

Risposta

Nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche nella versione ampiamente modificata e integrata dal d.gs. 25 maggio 2016, n. 97, non compare mai la locuzione “spese di rappresentanza”, né la medesima voce è presente nel cosiddetto Albero della trasparenza, approvato, da ultimo, dall’ANAC, come allegato 1, alla deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016.

L’obbligo di pubblicare le spese di rappresentanza, sostenute dagli organi di governo degli enti locali, è previsto all’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Il testo della disposizione recita:

26.  Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

In pratica, il prospetto delle spese sostenute deve risultare nel rendiconto di gestione, approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo, dal Consiglio comunale. Il prospetto deve essere trasmesso alla Sezione regionale della Corte dei conti e pubblicato entro dieci giorni dall’approvazione, su: Amministrazione trasparente> Bilanci> Bilancio preventivo e consuntivo. Il già citato allegato 1, alla delibera ANAC n. 130/2016, per tale sezione prevede l’obbligo di pubblicare “Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche” (art. 29, comma 1, d.lgs. 33/2013) ed anche “Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l’esportazione, il trattamento e l’utilizzo” (art. 29, comma 1-bis, d.lgs. 33/2013).

Per completezza di informazione, si fa presente che in attuazione dell’art. 29, comma 1-bis, del d.lgs. 33/2013, è stato adottato il DPCM 22 settembre 2014, successivamente modificato dal DPCM 29 aprile 2016, recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.

In ultimo, si evidenzia che alcuni enti, oltre all’obbligo sopra meglio ricordato, hanno previsto la pubblicazione del prospetto delle spese di rappresentanza anche nella sezione Amministrazione trasparente> Altri contenuti> Dati ulteriori. L’obbligo è sempre relativo ai dati degli ultimi cinque anni.

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