Domanda

Le determinazioni dirigenziali con cui si  liquidano i compensi accessori al personale dipendente (istituti sul fondo incentivante, performance e premio individuale, eccetera) contengono la somma complessiva, ma non le cifre individuali e vengono pubblicate solo su Albo pretorio online e non su Amministrazione trasparente. I dati per i singoli dipendenti risultano da dei prospetti, depositati presso il servizio personale. Le RSU sostengono che, per trasparenza, nelle determine devono comparire i nominativi e le relative somme. È corretta la richiesta?

 

Risposta

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, all’articolo 20, rubricato  “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale”, prevede espressamente che:
Comma 1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
Comma 2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Lo stesso decreto Trasparenza, per altre categorie di personale (segretario comunale, dirigenti e titolari di posizione organizzativa in enti senza dirigenza) prevede, all’articolo 14, comma 1, l’obbligo di pubblicare anche i dati dei trattamenti accessori, utilizzando la locuzione “compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica”. Tale obbligo, come si è visto, non è applicabile al “personale dei livelli”, intesi come dipendenti di categoria A, B, C e D non P.O.

In assenza di una specifica norma di legge o di regolamento, la pubblicazione dei dati via web non è consentita, come previsto dagli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di dati personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, approvate dal Garante privacy italiano, con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014.

Per quanto riguarda il ruolo e le competenze delle RSU e delle OO.SS., a completamento informativo del presente quesito, si ritiene sia possibile fornire loro (e non ai singoli dipendenti), previa motivata richiesta, un elenco delle somme liquidate, sostituendo il nome e cognome dei singoli dipendenti, con dei codici sostitutivi o il numero matricola, anche per dare conto del livello di selettività e grado di differenziazione. Sotto si riporta una tabella esemplificativa, relativa alla liquidazione della performance individuale e del premio individuale.

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