Domanda

In uno degli ultimi contributi pubblicati sulla rivista si faceva riferimento alle indicazioni espresse sull’innalzamento della soglia (fino a 5mila euro) per cui il RUP non ha alcun obbligo di procedere con l’acquisto attraverso il mercato elettronico. Vorremmo dei chiarimenti sui rapporti tra questa opzione e il vincolo della rotazione considerato che le linee guida n. 4 dell’ANAC ammettono delle deroghe nel caso di micro acquisti.

Risposta

Come si puntualizza nel quesito il legislatore della legge di bilancio (legge 145/2019) ha introdotto alcune semplificazioni in tema di procedimenti di acquisto. In particolare, per ciò che in questa sede interessa con il comma 130 ha modificato la legge finanziaria n. 296/2006 innalzando la soglia di “franchigia” rispetto al generale obbligo degli acquisti di beni e servizi in ambito sottosoglia dal mercato elettronico.

Dal primo gennaio 2019, in effetti, il RUP (in quanto soggetto competete a proporre i procedimenti di acquisto) potrebbe suggerire (o direttamente avviare qualora coincidesse con la figura del dirigente/responsabile del servizio) acquisti extra mercato per importi fino ai 5mila euro (importi inferiori da intendersi al netto dell’IVA).

La determinazione di affidamento (e già prima, se il procedimento non si sostanziasse in un affidamento diretto)   non richiede neppure particolari motivazioni  considerato che è intervenuta nel caso di specie una “prevalutazione” del legislatore.

Ciò che il RUP deve evitare, evidentemente, è da un lato il frazionamento della commessa (entro  l’anno finanziario) nel secondo caso chiarire i rapporti con la rotazione.

A sommesso avviso, nel momento in cui il RUP procedesse con un acquisto extra mercato elettronico deve aver presente il fabbisogno dell’anno. Pertanto, se ha cognizione  modo dettagliato del fabbisogno e questo superasse l’importo di cui si parla non è corretto – ad avviso di chi scrive – frazionare l’acquisto perché azione corretta è quella di procedere con una gara (pur informale, pur nei termini di una procedura negoziata semplificata o, ancora,   in una procedura aperta). Qualora, nonostante  quanto appena evidenziato, il RUP di determinasse con l’utilizzo dell’opzione è chiaro che la stessa non potrà essere reiterata per violazione della norma.

Con riferimento ai rapporti con la rotazione il RUP a sommesso parere, deve rammentare che la rotazione costituisce criterio cardine dal quale ci si può discostare solo con adeguata motivazione (al netto delle previsioni di deroga entro i mille euro). Pertanto si tratta di assunzione di precise responsabilità. Nel caso di un primo acquisto entro i 5mila euro e poi successiva procedura negoziata semplificata, il problema è quello se si possa o meno invitare il primo affidatario. Ciò può avvenire solamente con adeguata motivazione nella determina a contrattare. Problemi non si pongono nel caso in cui la competizione risulti formalmente (con una adeguato avviso pubblico). È bene rammentare, infine, che l’ANAC nel sottoporre a consultazione la modifica delle linee guida n. 4 (in funzione di adeguamento alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 145/2018) ha richiesto agli stakeholders riflessioni anche su questo aspetto ovvero sui rapporti tra rotazione e acquisti extra mercato elettronico fino a 5mila euro  con alcune considerazioni.

Sotto si riporta integralmente la puntualizzazione espressa dall’autorità anticorruzione (e le preoccupazioni di una eventuale deroga al criterio dell’alternanza:

“Altra esigenza di modifica che deriva dalla novella introdotta con la richiamata legge di bilancio potrebbe attenere alla soglia di rilevanza individuata per il ricorso alla rotazione. Al punto 3.7 delle Linee guida n. 4, è stabilito che negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente. La soglia scelta per la suddetta deroga era stata individuata con riferimento alla soglia prevista dalla normativa vigente per il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Il comma 130 dell’art. 1 della citata legge 145/2018 prevede la modifica dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con innalzamento della relativa soglia a 5.000 euro. Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di innalzare a 5.000 euro anche la soglia introdotta nelle Linee guida n. 4 con riferimento all’obbligo di rotazione. Tale modifica comporterebbe sicuramente una semplificazione, ma al tempo stesso, avrebbe un impatto significativo su un numero estremamente elevato di affidamenti di piccolo importo (sarebbe circa 4 milioni il numero medio annuo di affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro)”.

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