Domanda

Un cittadino extra UE, di nazionalità albanese, precedentemente cancellato per irreperibilità da un altro Comune, chiede ora la residenza nel nostro comune.

Al cittadino in questione è stato revocato il permesso di soggiorno. Lo stesso ha presentato ricorso avverso la revoca, ed attualmente è in possesso unicamente del passaporto e di una ricevuta rilasciata dalla locale Questura, a fronte di una nuova richiesta presentata per ottenere il permesso di soggiorno ex novo. Sostiene che la Questura chiede il certificato di residenza per procedere al rilascio di un nuovo titolo di soggiorno.

È possibile con queste documentazioni dare seguito all’istanza di iscrizione anagrafica?

 

Risposta

La regola generale è che i cittadini extra UE possono essere iscritti in anagrafe unicamente se in possesso del titolo di soggiorno in corso di validità.

Gli unici casi possibili di iscrizione con la sola ricevuta di presentazione dell’istanza (quasi sempre abbinata ad altre documentazioni richieste) sono quelli previsti dalle norme e dalle circolari ministeriali: ad es. cittadini extracomunitari in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (circolare Ministero dell’Interno n. 16/2007), cittadini extracomunitari in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (circolare Ministero dell’Interno  n.43/2007), cittadino extracomunitario in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto che ha presentato istanza di rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza (circolare Ministero dell’Interno  n.42/2006), etc.

Nel caso in questione non mi pare possibile l’iscrizione con la sola ricevuta.

C’è da notare inoltre che la sola presentazione del ricorso avverso la revoca del permesso di soggiorno da parte della Questura non costituisce un valido titolo al soggiorno. Perché ciò accada sarebbe necessario che l’Autorità adita per il ricorso emetta un’ordinanza sospensiva del provvedimento di revoca emesso dalla Questura.

Se il cittadino vuole comunque presentare l’istanza, ovviamente è necessario riceverla e, successivamente, provvedere a concludere il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata ai sensi dell’art. 2 (Conclusione del procedimento) della Legge 241/1990 il quale prevede che:

“1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.”

Il problema potrebbe essere risolto provando a contattare direttamente la Questura per chiarire qual è la posizione del cittadino, spiegando che per la nuova iscrizione anagrafica, in questo caso, serve il permesso di soggiorno in corso di validità e non il contrario.

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