Domanda

Come cambiano i termini per la detrazione dell’IVA sulle fatture d’acquisto a seguito delle novità introduzione dell’art. 2 del d.l. 50/2017?

Risposta

I commi 1 e 2 dell’art. 2, del d.l. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva”) hanno apportato rilevanti modifiche ai termini entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

Più precisamente:

  • Il comma 1, ha modificato l’art. 19, comma 1, del d.p.r. 633/72 (detrazione) stabilendo che: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”
    Ne consegue che il termine ultimo, entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’IVA a credito, è stato significativamente ridotto: lo stesso, infatti, è ora fissato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (anziché alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).
  • Il comma 2, ha modificato l’art. 25, comma 1, del d.p.r. 633/72 (registrazione degli acquisti) stabilendo che, le fatture di acquisto devono essere annotate antecedentemente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
    La versione precedente dell’art. 25, comma 1, imponeva invece l’annotazione delle fatture non oltre la dichiarazione annuale nella quale veniva esercitato il diritto alla detrazione.

Con la modifica dell’art. 19, comma 1, del d.p.r. 633/72, gli enti pubblici hanno quindi meno tempo per poter esercitare il diritto alla detrazione. Ad esempio, una fattura di acquisto del novembre 2017, pagata nel gennaio 2018 (momento in cui l’imposta diviene esigibile e quindi detraibile), potrà essere detratta nel 2018, al più tardi con la dichiarazione IVA da presentare entro il 30/04/2019.

La contestuale modifica dell’art. 25, comma 1, del d.p.r. 633/72, ha però complicato ulteriormente l’esercizio del diritto di detrazione dell’imposta.

Prendiamo come esempio una fattura ricevuta nel 2017 e pagata nel 2018:

  • Se il pagamento e la conseguente annotazione della fattura sul registro degli acquisti, avvengono entro il 30/04/2018 (termine per l’invio della dichiarazione iva relativa al periodo d’imposta 2017), non esistono problemi per la detrazione. Le disposizioni contenute nell’art. 19, comma 1 (detrazione nel 2018 anno di pagamento della fattura) e nell’art. 25, comma 1 (annotazione della fattura entro il termine di presentazione della dichiarazione iva, relativa all’anno di ricevimento della fattura) sono infatti state entrambe rispettate.
  • Se invece il pagamento della fattura avviene entro il 30/04/2018, e la relativa annotazione sul registro degli acquisti avviene dopo il 30/04/2018, la disposizione contenuta nell’art. 19, comma 1, entra in conflitto con quella contenuta nell’art. 25, comma 1, causando l’indetraibilità dell’IVA.
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