Domanda

Il mio ente, ai sensi dell’art. 36-bis del d.p.r. 633/72, ha optato per la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, e quindi, relativamente al servizio asilo nido, non emette fattura e non registra gli incassi delle rette. Devo comunque adempiere all’obbligo di trasmissione dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido pagate dai genitori ? Nel caso affermativo devo indicare anche il codice fiscale del genitore che ha sostenuto la spesa ?

Risposta

Il Decreto Ministeriale 31/01/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6/01/2018, ha disposto l’obbligo di trasmissione dei dati delle spese relative alle rette pagate dai genitori per la frequenza degli asili nido (sia pubblici sia privati di cui all’art. 70 della legge 28/12/2001, n° 448) da parte dei figli.

A partire da quest’anno, quindi, gli enti pubblici che gestiscono il servizio asilo nido devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione contenente le informazioni relative alle spese di frequenza, sostenute dai genitori, nel corso dell’anno precedente.

Si precisa che devono essere comunicati anche i dati dei rimborsi delle rette erogati nell’anno precedente. In questo caso, deve essere indicato anche l’anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Ciò premesso, si evidenzia che nel Decreto Ministeriale non si fa nessun riferimento al documento fiscale che certifica la spesa, ma solamente al fatto che la spesa sia stata sostenuta (pagata) dal genitore.

Ne consegue che la trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per la frequenza degli asili nido, deve essere effettuata anche dagli enti che hanno optato per la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, prevista dall’art. 36 bis del Dpr 633/72.

Relativamente all’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, il provvedimento n° 34419, del 9 febbraio 2018, ha stabilito che tale dato è obbligatorio a partire dalle spese sostenute nel 2018. Per le spese relative al 2017 è possibile indicare l’indisponibilità del codice fiscale, indicando il codice “1” nel campo “soggetto che ha sostenuto la spesa”.

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