Domanda

L’Amministrazione del mio Ente si è insediata da pochi giorni a seguito delle elezioni amministrative dello scorso 20-21 settembre. Entro quando è tenuta ad approvare il DUP 2021-2023?

 

Risposta

Il termine previsto in via ordinaria per l’approvazione del DUP è stabilito dall’art. 170, comma 1 del TUEL ed è fissato al 31 luglio dell’anno precedente al triennio di riferimento. Tuttavia quest’anno, a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 il termine per l’approvazione del DUP 2021-2023 è stato posticipato al 30 settembre scorso. A farlo è stato l’art. 107, comma 6 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020 (c.d. ‘Cura Italia’). Fra gli emendamenti proposti da Anci al decreto legge n. 104 del 14/08/2020 (c.d. ‘Manovra di agosto’, la cui conversione in legge dovrà avvenire entro il giorno 13 di questo mese), ve ne è uno che prevede un ulteriore rinvio al 30 novembre del suddetto termine. Tra pochi giorni sapremo pertanto se la legge di conversione lo recepirà o meno. In ogni caso, quello fissato dall’art. 170, comma 1 del Tuel è un termine ordinatorio e non perentorio, come già chiarito da tempo da Arconet (con la sua FAQ n. 10 del 22 ottobre 2015) e confermato dalla Conferenza Stato-Città nella seduta del 18 febbraio 2016. Non è pertanto prevista alcuna sanzione a carico degli enti ritardatari. Per quanto riguarda le amministrazioni locali appena insediatesi a seguito delle elezioni amministrative del 20-21 settembre scorsi, così come per quelle che si insedieranno dopo il turno di ballottaggio previsto nei giorni del 4 e 5 ottobre, trova applicazione quanto stabilito dal paragrafo n. 8 dell’Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011. Esso dispone infatti che: “(…) Se alla data del 31 luglio [per il DUP 2021-2023 leggasi: 30 settembre] risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce (…)”. Quindi, considerato che quest’anno il termine per la sua approvazione è attualmente fissato al 30 settembre scorso, e a quella data si era da poco insediata una nuova amministrazione dell’ente, la presentazione del DUP al consiglio potrà avvenire contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023. Per quest’ultimo, il termine è già stato posticipato al 31 gennaio prossimo ad opera dell’art. 106, comma 3-bis del d.l. n. 34/2020. Il decreto legge n. 18/2020 non è invece intervenuto sul termine di legge del 15 novembre di ciascun anno (anch’esso ordinatorio e anch’esso previsto dall’art. 170, comma 1 del TUEL), entro il quale la giunta presenta al consiglio dell’ente la nota di aggiornamento del DUP, unitamente allo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio di riferimento. Detta nota di aggiornamento mantiene sempre il suo carattere di eventualità: la sua presentazione non è necessaria se il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del consiglio e, contestualmente, non sono intervenuti eventi successivi tali da rendere necessario il suo l’aggiornamento. Viceversa, non potrà esservi alcuna nota di aggiornamento ad un DUP non ancora approvato da parte di quegli enti che si avvarranno della possibilità di presentarlo al consiglio entro il 31 gennaio 2021, fatte salve future proroghe anche di quest’ultimo termine, tutt’altro che remote dato il permanere della situazione di emergenza da Covid-19. Ricordiamo infine che per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti il decreto ministeriale del 18/05/2018, di aggiornamento al Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio di cui all’allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, ha previsto uno schema di DUP semplificato. Lo stesso decreto ha previsto ulteriori semplificazioni a beneficio dei comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti. A tale fine sono stati inseriti ex novo due paragrafi del Principio contabile, rispettivamente il paragrafo 8.4 ed il paragrafo 8.4.1.

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