Domanda

Siamo in fase di seconda revisione elettorale: riguardo al fascicolo elettronico degli iscrivendi AIRE, che non provengono da altri Comuni, non ci è chiaro se è sufficiente inserire il certificato di cittadinanza italiana emesso dal Consolato, oppure se sia obbligatorio stampare il certificato di iscrizione all’AIRE, tenendo conto del fatto che i dati sono già compresi nel database informatico?

Risposta

Vediamo quali sono le norme e circolari emanate a proposito.

La circolare 2600/L del 1986 del Ministero dell’Interno, par. 73, riguardo i fascicoli elettorali prevede:
Per comprovare, pertanto, in qualsiasi sede e momento, la legittimità di ogni iscrizione nelle liste, è necessario che i singoli fascicoli personali siano corredati dai seguenti documenti:
1) estratto dell’atto di nascita;
2) certificato penale;
3) certificato di residenza;
4) certificato di cittadinanza.
Nei fascicoli dovranno essere conservati, inoltre, l’eventuale sentenza della Corte d’appello, la domanda per i connazionali residenti all’estero, le comunicazioni concernenti l’interessato pervenute dagli uffici anagrafe e stato civile o da altro comune ecc.
Si precisa che i certificati di residenza e cittadinanza possono essere rilasciati dal sindaco anche cumulativamente, a mezzo di un unico attestato.

Successivamente la circolare del Ministero dell’Interno n. 43/2014, emanata a seguito dell’entrata in vigore del DL 5/2012 e del DM 12.02.2014, ha illustrato come dare attuazione all’obbligo di  trasmettere telematicamente, a partire dal 1° gennaio 2015, dopo le cancellazioni dalle proprie liste elettorali, ai  Comuni di immigrazione, il nuovo modello 3d in formato .xml, senza più inviare per posta il modello  cartaceo e il fascicolo personale dell’elettore (come era previsto dalla circolare 2600/L). Il modello 3d in formato .xml sostituisce sia il vecchio modello 3-D/a (e 3-D/b di ricevuta), nonché il fascicolo personale dell’elettore.  Nel tracciato .xml, infatti, vi sono numerosi campi obbligatori che vanno riempiti con la massima cura e attenzione: cognome, nome, CF, possesso dell’elettorato attivo, sesso, anno di nascita, etc….

La circolare precisa inoltre che “ogni ufficio elettorale costituirà, con apposito applicativo informatico, un archivio dei fascicoli personali elettronici degli elettori; in ognuno di tali fascicoli dovrà essere inserita digitalmente…l’eventuale altra documentazione concernente l’interessato e significativa per la sua posizione elettorale, previa diretta acquisizione in forma digitale o scannerizzazione (ad esempio comunicazioni provenienti dagli uffici di anagrafe o stato civile, accertamenti effettuati presso altri comuni, corrispondenza intercorsa con l’Autorità giudiziaria o l’Autorità di P.S., copia degli atti notificati, ecc…)”

Pertanto, in riferimento al quesito specifico, credo sia corretto inserire le attestazioni consolari scannerizzate nel fascicolo elettronico dell’elettore Aire. L’intento della riforma normativa e della circolare 43/2014 è certamente quello di semplificare le procedure per mezzo dell’informatizzazione, evitando duplicazioni di dati già ricompresi nel database informatico elettorale (che a livello software deve essere integrato con quello anagrafico). Pertanto la stampa e la scannerizzazione del certificato di iscrizione Aire e il suo inserimento nel fascicolo elettorale elettronico può, in quest’ottica, sembrare superflua e ridondante, nel caso in cui i dati in esso contenuti siano già ricompresi nella scheda dell’elettore. Però, di certo, nulla vieta ai Comuni di procedere in tal senso. Forse potreste anche fare riferimento a proposito alla Commissione elettorale circondariale.

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