Domanda

Nel mio Ente (sotto i 5000 abitanti) abbiamo deciso di non rinviare la contabilità economico-patrimoniale e saremmo ora tenuti a procedere alla predisposizione del Bilancio Consolidato. Tuttavia – fortunatamente – risulta un perimetro di consolidamento negativo: basta la delibera di Giunta di approvazione del GAP e del perimetro di consolidamento negativo oppure dobbiamo porre in essere ulteriori adempimenti?

Risposta

La questione oggetto di quesito non è secondaria a fronte della sanzione applicabile in caso di mancata approvazione del bilancio consolidato nei termini, ovvero del blocco delle assunzioni ex art. 9 comma 1-quinquies del d.l. 113/2016 (non anche dell’iter di commissariamento e scioglimento del consiglio previsto in caso di mancata approvazione del rendiconto).

Al fine di dare corretta risposta al quesito posto occorre far riferimento al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011), il quale al punto 3.1 prevede:

“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente.
Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la  pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti”.

Pertanto, anche in caso di approvazione da parte della Giunta Comunale in apposita delibera di un perimetro di consolidamento negativo l’ente sarà comunque tenuto a:

  1. dichiarare formalmente nella delibera del Consiglio Comunale di approvazione del rendiconto l’assenza della necessità di procedere alla successiva approvazione del bilancio consolidato in assenza di enti e società da consolidare;
  2. dare specifica informativa (separata dal rendiconto) di tale circostanza nella sezione dell’Amministrazione trasparente dedicata ai bilanci.

Qualora l’ente abbia già provveduto all’approvazione del rendiconto in assenza della formale dichiarazione di cui al punto sub 1) si ritiene possibile procedere con una seguente deliberazione del Consiglio Comunale stesso prima della scadenza del termine per l’approvazione del consolidato che sani tale assenza, opportunamente corredata da apposito parere dell’organo di revisione.

Infine si evidenzia che anche gli enti che non devono approvare il Bilancio Consolidato hanno l’onere di trasmettere alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) le delibere dalle quali si evince l’esonero dall’adempimento la comunicazione entro il 30 ottobre (ovvero nei 30 giorni successivi alla scadenza per l’approvazione del Bilancio Consolidato).

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