Domanda

Stiamo variando i turni del nostro personale che opera in una struttura sanitaria.
La programmazione prevede turni di 7 ore al giorno e turni di 7,5 ore al giorno.
Il dubbio riguarda la legittimità di un turno che supera le 6 ore e l’obbligo della pausa.

Risposta

La disciplina contrattuale contenuta all’art. 26, CCNL 21.05.2018, enuclea la regola generale per cui il personale ha diritto di fruire di una pausa di almeno trenta minuti, quando la prestazione di lavoro giornaliero ecceda le sei ore, purché si tratti di personale non inserito in una organizzazione del lavoro per turni. La nuova disposizione ha inteso salvaguardare quelle esigenze di continuità nello svolgimento delle attività e di erogazione dei servizi che sono collegati ad organizzazione di lavoro per turni. La deroga è, tuttavia, limitata solo sotto il profilo della durata e consentita solo nelle fattispecie considerate nell’art. 13 del CCNL 9.5.2006.

Ciò significa che l’obbligo di osservare una pausa per i lavoratori turnisti, non può essere dichiarato rinunciabile in ragione della formulazione contrattuale. Ciò che può essere operata è una compressione temporale della durata della pausa che comunque non può valicare il limite minimo fissato dalla fonte legale dei 10 minuti. Detto in altri termini, l’ente può comprimere la sola durata della pausa obbligatoria per i lavoratori turnisti, in ragione delle esigenze prevalenti di servizio che richiedono di essere soddisfatte, ma non può tollerare il mancato godimento della stessa nella misura minima fissata dalla fonte legale. Non può nemmeno sopprimerla con atto unilaterale per evidente contrasto con la legge e con il contratto collettivo nazionale e tantomeno dichiarala rinunciabile dalla contrattazione integrativa non figurando questo profilo tra le materie ad essa demandate dal contratto nazionale.

Il quadro è coerente con le logiche insite nel rapporto tra fonte legale e fonte contrattuale così come enucleato nel testo unico del pubblico impiego. Dopo il d.lgs. 75/2017, la formulazione dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 165/2001, significa un contratto che può derogare ad una norma di legge a meno che la stessa non lo escluda. Tale possibilità, tuttavia, è limitata esclusivamente alle materie sui cui il legislatore detta disposizioni che si applicano esclusivamente al pubblico impiego, mentre il d.lgs. 66/2003 è una norma che si applica a tutto il pubblico impiego. È chiaro che nel caso in cui un reparto richieda la presenza minima in servizio di un certo numero di operatori, la pausa obbligatoria va goduta alternativamente e può evidentemente essere goduta anche prima dello scoccare delle 6 ore continuative di servizio, garantendo in questo modo sia il rispetto della norma che il godimento di quanto non si configura come rinunciabile.

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