Domanda

Un cittadino che si è trasferito all’estero vuole presentare la domanda di iscrizione AIRE direttamente al Comune e non al Consolato italiano in loco, in quanto i tempi di attesa sarebbero lunghi.
È possibile adottare questa prassi? Ci sono delle novità in materia?

 

Risposta

Cerchiamo di fare chiarezza relativamente alle modalità di iscrizione all’AIRE ed alle novità intervenute in materia lo scorso anno.

La procedura di iscrizione AIRE per trasferimento di residenza all’estero da un comune italiano è standard e possiamo esemplificarla nel modo che segue.

I cittadini italiani che trasferiscono la residenza da un comune italiano all’estero, devono farne dichiarazione all’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dall’espatrio.

È comunque possibile regolarizzare la propria posizione anagrafica presentandosi presso l’Ufficio consolare di immigrazione, anche trascorsi i prescritti 90 giorni.

L’iscrizione in AIRE è contestuale alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e decorre, ai sensi del DL 22/2019 (novità contenuta nel decreto Brexit): “dalla data di presentazione della stessa (la dichiarazione), qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica”.

L’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato (era l’articolo che prevedeva la precedente decorrenza delle dichiarazioni di trasferimento all’estero, che partiva dalla data di ricezione della dichiarazione – inviata dal Consolato – da parte dell’ufficiale di anagrafe del Comune).

Le dichiarazioni di trasferimento della residenza presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Brexit e non ancora ricevute dall’ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data (che è il 26 marzo 2019).

Il cittadino può effettuare la dichiarazione di espatrio direttamente al comune, ma il passaggio dal Consolato resta obbligatorio ai fini dell’iscrizione, infatti qualora il cittadino, prima di partire, dichiari al comune di ultima residenza l’intenzione di trasferire la propria residenza all’estero, la data di iscrizione coinciderà con quella della dichiarazione al comune, a condizione che l’interessato si rechi ugualmente, entro 90 giorni, presso l’Ufficio consolare competente per rendere la dichiarazione di avvenuto trasferimento e questa dichiarazione pervenga al comune entro un anno dall’espatrio.

Qualora, invece, il connazionale, non si rechi presso l’Ufficio consolare di immigrazione, verrà cancellato dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, decorso un anno dalla dichiarazione resa al comune.

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