Domanda

Come funziona il congedo di paternità per le amministrazioni pubbliche?

 

Risposta

L’art. 4,comma 24, lettera a) della Legge 28.06.2012 n. 92 aveva previsto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, per il padre lavoratore dipendente l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

Il congedo obbligatorio di paternità è stato successivamente prorogato con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sono stati progressivamente aumentati i giorni destinati a questo istituto (per es. con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 il numero dei giorni di congedo obbligatorio per il 2019 erano cinque).

Per l’anno 2020, l’articolo 1, comma 342, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha ulteriormente aumentato a sette il numero dei giorni di congedo obbligatorio.

Con parere n. 8629 del 20.02.2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che “(…) la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della citata l. n. 92 del 2012, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto.”

Ad oggi, non risultano intervenute ulteriori precisazioni da parte della Funzione Pubblica in materia.

Pertanto, il congedo di paternità applicabile ai dipendenti pubblici è quello previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 e dall’art. 43 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018.

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/20-02-2013/art-4-c-24-della-l-n-92-del-2012-disposizioni-materia-di-riforma

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