Domanda

Un fornitore ci ha comunicato per errore un codice IBAN con una cifra sbagliata e la tesoreria ha scartato il pagamento aprendo un provvisorio di entrata; ora, una volta ottenuto il codice IBAN corretto, dobbiamo riemettere il pagamento al fine di provvedere al saldo della posizione debitoria dell’ente: come devo procedere da un punto di vista contabile a regolarizzare la posizione?

Risposta

La problematica oggetto di quesito è piuttosto all’ordine del giorno nei comuni, in quanto si presenta non solo nel caso esposto ma anche in caso di estinzione del conto corrente da parte del fornitore ovvero ogniqualvolta la transazione venga respinta dal fornitore o dal suo istituto di credito.

La corretta procedura di contabilizzazione della partita è stata dettagliata all’interno dell’esempio n. 9 in appendice al Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011), inserito in quest’ultimo con il decreto correttivo del 18 maggio 2107.

Nello specifico è necessario procedere alla contabilizzazione attraverso le seguenti scritture:

  1. Accertamento di un’entrata di importo pari alla carta contabile alla voce E.9.01.99.01.001 (Entrate a seguito di spese non andate a buon fine) delle partite di giro in Entrata
  2. Contestuale impegno di una spesa alla voce U.7.01.99.01.001 (Spese non andate a buon fine) delle Partite di giro in Uscita di pari importo
  3. Riclassificazione dell’ordinativo di pagamento non andato a buon fine tra le partite di giro, a valere sull’impegno (di cui al punto precedente);
  4. Regolarizzazione della carta contabile di entrata emessa dalla tesoreria a seguito dello scarto del pagamento a valere sull’accertamento effettuato fra le partite di giro (di cui al punto 1);
  5. Emissione di un nuovo ordinativo di pagamento a valere sull’impegno originario cui era inizialmente riferito il mandato poi non andato a buon fine per il saldo della posizione debitoria dell’Ente nei confronti del fornitore.

Si ricorda che gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non sono “autorizzatori”, pertanto – in caso di incapienza degli stessi – gli impegni possono essere registrati anche senza effettuare le variazioni di bilancio. In ogni caso è opportuno effettuare tali variazioni quanto prima successivamente alla registrazione dell’operazione.

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