Domanda

A fine maggio ho ricevuto alcune fatture per conguagli delle utenze di luce e acqua relative al 2019. Non avendo conservato alcun residuo passivo a consuntivo, è possibile impegnarle sul 2020?

 

Risposta

Il tema posto dal lettore si presenta con una certa frequenza agli uffici finanziari e agli uffici tecnici dei comuni e meriterebbe un più ampio approfondimento. Molto spesso le fatture a conguaglio delle utenze pervengono nell’anno successivo a quello di riferimento. Come comportarsi allora? Su di esso le sezioni regionali della Corte dei conti sono intervenute più volte in passato. Di recente lo ha fatto la sezione Valle d’Aosta con la deliberazione n. 4/2020/PAR in risposta ad un quesito posto dal comune di Saint-Vincent (qui il testo integrale: https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=064ce2b4-de1e-41e7-9d37-28925efdbe42). Il quesito posto atteneva a fatture relative a consumi dell’anno 2019 per le quali non è stato possibile assumere il relativo impegno di spesa nel corso dell’anno passato. Va evidenziato che in esso non si precisava se le fatture fossero state emesse nel 2020 o nel 2019. La sezione regionale afferma che quelle per utenze sono il tipico esempio di spese a carattere continuativo, per le quali la somma da pagare non è determinata, bensì solo genericamente determinabile a priori. Il relativo impegno di spesa è pertanto inevitabilmente presunto. Qualora poi, nel corso dell’esercizio emergano maggiori somme dovute rispetto a quelle impegnate, l’ordinamento contabile prevede appositi strumenti di copertura, quali la variazione di bilancio (art. 175 TUEL) o il prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 TUEL), di competenza, rispettivamente, dell’organo consiliare e dell’organo esecutivo dell’ente locale. Per la sezione valdostana siamo in presenza di un debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. e) del TUEL. Diversamente, sostiene la Corte, verrebbe disatteso il principio per il quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste il previo impegno contabile, registrato sul competente programma del bilancio di previsione e la relativa attestazione di copertura finanziaria. Il bilancio di previsione è triennale ed autorizzatorio e, come tale costituisce “(…) limite, partitamente per ciascuno degli esercizi considerati, ai relativi impegni e pagamenti (…)”. Non è possibile, conclude la Corte, “(…) allocare le maggiori somme maturate nel corso dell’esercizio finanziario di competenza su impegni di spesa relativi a programmi di bilancio di anni successivi (…)”. Il parere sopra illustrato è tranchant e non lascia dubbi, né alternative. Esso si pone però in netto contrasto con un parere reso nel 2015 dalla sezione Lombardia a fronte di analogo quesito. Con propria deliberazione n. 82/2015/PAR, (qui il testo integrale: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/82/2015/PAR), essa era giunta a conclusioni diametralmente opposte e ben più condivisibili. Dopo un’interessante disamina degli strumenti del ‘debito fuori bilancio’ e delle ‘passività pregresse’, nonché delle distinte nozioni di ‘competenza finanziaria’ e di ‘competenza economica’ che, afferma la Corte, “(…) tendono a disallinearsi, vale a dire [che] l’imputazione temporale di un costo è di norma diversa da quella che caratterizza l’esigibilità del credito da parte del creditore (…)”, giunge alle seguenti conclusioni: “(…) appare evidente che il debito in questione, relativo a conguagli per il consumo di energia elettrica in esercizi finanziari differenti, è per competenza finanziaria riferibile solo all’anno delle liquidazione degli importi; pertanto, l’imputazione al bilancio non può che avvenire nell’anno della comunicazione della fattura con la procedura ordinaria di spesa (art. 191 TUEL) mediante integrazione dell’impegno di spesa sino alla concorrenza del dovuto e, in caso di incapienza dei capitoli, mediante le necessarie variazioni di bilancio, sotto il controllo e il giudizio dell’organo deputato ad autorizzare e controllare la spesa, vale a dire il Consiglio comunale. Nel caso in cui, invece, al reperimento della fattura non sia seguito nello stesso anno regolare impegno e correlativa formazione di residui per gli anni successivi, esso costituirà debito fuori bilancio, riconoscibile nei termini e alle condizioni di cui all’art. 194 TUEL (…)”.

Concludendo, il recente parere della sezione valdostana appare essere assai più rigido di quello un po’ più datato, ma sicuramente più condivisile, della sezione lombarda. Ancora una volta, sarebbe auspicabile un orientamento univoco, che senz’altro darebbe maggiori certezze agli amministratori e ai funzionari degli enti locali.

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