Domanda

Alcuni cittadini che hanno preso parte alle operazioni di seggio in occasione delle recenti elezioni, in veste di presidenti o scrutatori, ci chiedono dei chiarimenti relativamente ai riposi compensativi spettanti, considerando il fatto che l’impegno in questione ha riguardato i giorni di sabato 25 maggio, domenica 26 maggio e lunedì 27 maggio (notte).

 

Risposta

Preliminarmente, occorre segnalare che la questione potrebbe essere trattata in modo differente dai diversi CCNL applicabili alle varie categorie di lavoratori.

A livello elettorale la materia è normata dall’art. 119 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati” che dice:

“1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.”

La L. 29 gennaio 1992, n. 69, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che il comma 2 del presente articolo va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Quindi i giorni di riposo corrispondenti spettano a seconda del numero di giorni lavorativi previsti dal proprio contratto di lavoro: se la settimana lavorativa è di cinque giorni spetta un riposo compensativo pari a due giorni, mentre se la settimana lavorativa è di sei giorni, spetta un riposo compensativo di un giorno.

Nel caso prospettato in cui le operazioni elettorali si protraggano anche nella giornata di lunedì (la notte tra domenica e lunedì), il giorno stesso verrà considerato come giorno di attività lavorativa (l’adempimento delle funzioni presso il seggio è considerato infatti attività lavorativa con diritto di assentarsi dal proprio lavoro), secondo quanto previsto dalla norma sopra citata, ma non si avrà diritto ad un ulteriore giorno di riposo (oltre ai giorni festivi o non lavorativi già considerati).

Print Friendly, PDF & Email