Domanda

L’ente deve affidare il servizio di ristorazione scolastica per le scuole del territorio, tra i requisiti di partecipazione è possibile, o quantomeno opportuno, indicare il possesso di un centro di cottura ad una distanza chilometrica adeguata a garantire una certa qualità del pasto da erogare agli studenti?

 

Risposta

Il “centro di cottura” nell’affidamento del servizio di ristorazione scolastica ha da sempre assunto aspetti alquanto problematici, evidenziati tanto dalla giurisprudenza, più volte chiamata a pronunciarsi sulla natura del requisito di partecipazione o di esecuzione, quanto da ANAC, a fronte di istanze di parere di precontenzioso ex art. 211, co. 1, del d.lgs. 50/2016.

Si contrappongono di fatto due aspetti, quello di garanzia della tutela della concorrenza, della non discriminazione e della parità di trattamento, compromessa nel momento in cui si preveda tra i requisiti di partecipazione il possesso del centro di cottura in un dato territorio, e dall’altro una qualità dei pasti che può essere riconosciuta se preparati ad una adeguata distanza rispetto al luogo di somministrazione degli stessi, aspetto che normalmente incide in modo rilevante nella predisposizione del progetto tecnico.

Contraria ai sopra indicati principi è la previsione nella documentazione di gara, tra i requisiti di partecipazione, del “possesso” di un locale destinato a centro di cottura entro limiti specifici territoriali, proprio perché ciò comporterebbe una evidente limitazione degli operatori economici in grado di partecipare.

L’orientamento giurisprudenziale prevalente è infatti quello di ritenere illegittime quelle clausole che richiedono la dimostrazione del possesso, in sede di presentazione dell’offerta, del centro di cottura, essendo riconducibile la disponibilità  del citato locale ad un requisito di esecuzione da definire nel capitolato speciale descritto e prestazionale.  Non si tratta di clausole affette da nullità, bensì viziate sotto il profilo dell’annullabilità, come recentemente affermato dal TAR Napoli, nella sentenza 24.11.2020 n. 5499.

La documentazione di gara deve quindi prevedere la disponibilità di un centro di cottura con caratteristiche specifiche per la produzione di un numero di pasti adeguato alle effettive esigenze dell’Amministrazione tra i requisiti di esecuzione, quale locale che dovrà essere nella effettiva disponibilità dell’operatore aggiudicatario prima della stipula del contratto/consegna del servizio.

In sede di presentazione dell’offerta è opportuno richiedere ai soggetti partecipanti una dichiarazione di “impegno a garantire la disponibilità del centro di cottura in caso di aggiudicazione del servizio”, una disponibilità che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato deve essere assicurata per tutta la durata del contratto.

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