Domanda

A fronte di una richiesta di accesso civico “semplice” è necessario informare gli eventuali controinteressati, dando loro la possibilità di presentare opposizione ed eventuali osservazioni?

Risposta

Il quesito trova risposta in un inciso contenuto nell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, laddove è disciplinato principalmente il diverso istituto dell’accesso civico “generalizzato”.

La suddetta disposizione prevede, infatti, che “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso”.

È, pertanto, escluso, in caso di domanda di accesso civico “semplice”, l’obbligo di instaurazione del contraddittorio con alcun soggetto terzo, diversamente da quanto previsto per l’accesso civico sancito al secondo comma, dell’art. 5, nonché per l’accesso documentale disciplinato dalle norme  sul procedimento amministrativo – legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al quale deve essere inviata la richiesta, è tenuto a pronunciarsi su di essa entro trenta giorni, pubblicando il documento o l’informazione richiesta sul proprio sito e contestualmente comunicando l’avvenuta pubblicazione al richiedente, o allegando il documento richiesto, più semplicemente, indicando il relativo collegamento ipertestuale utile per reperire quanto richiesto sul web.

L’unica verifica spettante al RPCT è quella di appurare se l’Ente abbia correttamente adempiuto all’obbligo di legge. Alcuna valutazione, alcun bilanciamento di interessi privati e pubblici in gioco deve essere effettuata; questa è, infatti, operata a monte dal legislatore il quale, coerentemente, non ha previsto alcun obbligo di coinvolgimento di soggetti controinteressati  (potenzialmente idonei ad essere lesi nel loro diritto alla riservatezza), ed ha, altresì, stabilito che la richiesta di accesso civico non debba essere motivata.

L’istituto, d’altronde, costituisce un mero rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge (tanto dal d.lgs. 33/2013 quanto dalla altre disposizioni di settore), e sovrappone al dovere pubblicistico ricadente sulle pubbliche amministrazioni, il diritto del privato di accedere agli atti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.

A diverso regime sono, invece, sottoposte le istanze di accesso civico  “generalizzato” – istituto finalizzato ad assicurare al cittadino un controllo “sociale” sull’azione amministrativa e la verifica sul rispetto dei canoni dell’imparzialità e della trasparenza – aventi ad oggetto dati e documenti relativi a (o contenenti) dati personali. In questo caso l’Ente, come disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 1309, del 28 dicembre 2016, di approvazione delle  “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.2  del d.lgs. 33/2013”,  deve valutare “se la conoscenza di da parte di chiunque del dato personale  richiesto arreca  (o possa arrecare) un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia”. E per far ciò deve interpellare eventuali soggetti controinteressati invitandoli a presentare osservazioni e l’eventuale opposizione all’ostensione del documento o delle informazioni.

Tutte le anzidette considerazioni trovano conferma nella circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, laddove al punto 6 è stabilito che “L’art. 5 comma 5, d.lgs. n.33/2013 prevede che, per ciascuna domanda di accesso generalizzato l’amministrazione debba verificare l’eventuale esistenza di controinteressati. Invece questa verifica non è necessaria quando la richiesta di accesso civico abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria”.

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